Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 21183 del 19 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella valutazione della natura del terreno a fini espropriativi o risarcitori non č sufficiente fare riferimento alla destinazione originaria data dal fondo dal P.R.G. ma occorre tener presente la destinazione che quel terreno abbia assunto per effetto di una destinazione a P.E.E.P, che del P.R.G. costituisce variante con valenza programmatoria e conformativa, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria - sia pur nei limiti propri di tale destinazione - e valutarne le caratteristiche.

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