Cassazione civile Sez. I sentenza n. 201 del 28 gennaio 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la sussistenza di una donazione indiretta, in caso di negotium mixtum cum donatione occorre che risulti l'animo donandi, e cioč l'intenzione consapevole del disponente di attribuire a titolo gratuito alla controparte la differenza tra il maggior valore economico della cosa oggetto del contratto ed il prezzo pattuito.

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