Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 5003 del 3 novembre 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 327 c.p.c. (applicabile ratione temporis nel caso di specie), nella versione antecedente alla modifica introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha dimezzato il termine annuale ivi previsto per l'impugnazione della sentenza, anche in difetto di notificazione della stessa, a partire dalla pubblicazione della sentenza, non č applicabile in sede di opposizione a decreto di perenzione, in quanto detta disposizione č espressamente riferita alle "sentenze", inserita nel titolo e nel capo relativo alla impugnazione delle "sentenze" e costituisce norma di stretta interpretazione, in relazione alla gravitā dell'effetto derivante dalla sua applicazione (decadenza).

(massima n. 2)

Ai fini della decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza per evitare la perenzione del ricorso ultradecennali (ora ultraquinquennali), ai sensi dell'art. 9 L. n. 205/2000, non č da ritenere idonea la comunicazione dell'avviso di Segreteria a mezzo fax, atteso che detta disposizione richiede la notificazione dell'atto, in considerazione degli elementi di maggior formalitā ed efficacia di quest'ultima rispetto alla prima, non potendosi invocare il principio della equivalenza delle forme di cui all'art. 156 c.p.c., ove non vi sia prova del raggiungimento dello scopo.

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