Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1077 del 1 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di condizioni di procedibilitā, nel caso in cui, in sede di appello, sorga questione sull'accertamento della proposizione della querela, il giudice, se non č in possesso di elementi decisivi idonei a farla ritenere omessa, deve disporre, anche di ufficio, che nel fascicolo per il dibattimento siano riversati gli atti descritti nell'art. 431 lettera a) c.p.p. Integra pertanto violazione, per mancata applicazione dell'art. 603 comma terzo c.p.p., la decisione che risolva negativamente la questione dell'esistenza della suddetta condizione di procedibilitā, sul mero rilievo del mancato riscontro nel fascicolo del dibattimento della querela della persona offesa, omettendo qualsiasi indagine in merito alla sua effettiva proposizione. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello, confermativa di quella di primo grado, che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela, dal momento che nel fascicolo ex art. 431 c.p.p. non era stato inserito il relativo documento. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che la relativa questione avrebbe dovuto essere sollevata nella fase degli atti introduttivi del dibattimento. La Suprema Corte, nell'affermare il principio sopra riportato, ha precisato che la questione sulla effettiva proposizione della querela era certamente da ritenersi assolutamente necessaria ai fini del decidere).

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