Cassazione penale Sez. III sentenza n. 228 del 3 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di continuazione, ai fini del calcolo delle pene la violazione più grave va individuata in quella punita più severamente, sicché nel concorso tra delitti e contravvenzioni, violazione più grave va considerata quella costituente delitto, e ciò anche nel caso in cui la contravvenzione sia punita edittalmente con una pena di maggiore quantità rispetto a quella prevista per il delitto; il discorso quantitativo serve, infatti, solo come integratore allorquando si tratti di pene di uguale specie.

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