Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1119 del 19 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Presupposto normativo per l'applicazione, anche in executivis, della disciplina del reato continuato a plurime sentenze di condanna, è la preesistenza di un programma delinquenziale, ancorché genericamente ideato, del quale le varie violazioni di legge siano momenti volitivi che ne costituiscono esecuzione, concetto nel quale si illustra quella unicità del disegno criminoso cui fa riferimento l'art. 81 cpv. c.p. In tal senso, non legittimano la presunzione di unicità del disegno criminoso né l'omogeneità delle varie violazioni (es.: furti aggravati, tentati o consumati) della legge penale, né la permanenza di un proposito criminoso riconducibile allo stato di tossicodipendenza ed al correlativo bisogno di procurarsi, con proventi illeciti, i mezzi economici necessari all'acquisto della droga, in quanto tali elementi, di per sé, sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova della originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatiche dell'istituto della continuazione.

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