Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6384 del 3 maggio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricerca storica o storiografica, la prova della veritą, come causa di giustificazione, deve essere ancora pił rigorosa, e pił rigoroso il controllo delle fonti di prova, non potendosi fare la storia con dubbi o insinuazioni. Infatti, anche nella vera e propria ricerca storica, il diritto di critica o di manifestazione del pensiero non puņ sconfinare nella altrui denigrazione. (Applicazione in tema di diffamazione col mezzo della stampa in relazione ad un volume dal titolo «In nome della loggia»).

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