Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4240 del 22 marzo 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Agli effetti della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 c.p. la durata del danno nel reato di furto assume rilevanza solo come elemento complementare — e non alternativo — di quello del valore della cosa sottratta. Ne consegue che, se la cosa è di grande valore in sé, a nulla rileva che sia stata sottratta soltanto per brevi momenti: il danno è obiettivamente grave per il solo fatto dello spossessamento, sia pure limitato nel tempo. Al contrario, nel caso di recupero in brevissimo tempo di una somma sottratta di non grossa entità, il danno di speciale tenuità può ravvisarsi, nell'indifferenza del valore della cosa sottratta, in ragione del minimo pregiudizio che la breve sottrazione ha causato.

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