Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3651 del 22 marzo 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

La sottrazione con violenza o minaccia deve essere configurata come rapina, e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nel caso in cui l'agente persegua la pretesa di recuperare danaro dato per prestazioni sessuali. Infatti, tale pretesa — come quella di ottenere il compenso pattuito per prestazioni sessuali — deriva da un contratto illecito, e quindi nullo ex art. 1343 c.c., ed č pertanto inidonea ad ottenere qualsiasi tutela giurisdizionale.

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