Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1862 del 1 marzo 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di furto, la ratio dell'aggravante del mezzo fraudolento consiste nell'esigenza di pił severa repressione nei confronti di chi rivela maggiore criminositą nel superare con la frode la custodia apprestata dall'avente diritto. Tale aggravante sussiste anche se l'accorgimento malizioso venga posto in essere dopo la sottrazione, o persino dopo l'impossessamento, al fine di consolidare possesso e dominio, in esecuzione di un piano criminoso cui esso era preordinato. (Fattispecie: cosa sottratta occultata dal ladro sotto il proprio impermeabile).

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