Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25024 del 6 novembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In virtł del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un'individualitą nettamente distinta dal contratto nel quale inserita, non costituendone un accessorio. Ne consegue che la nullitą del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento della dedotta invaliditą.

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