Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13968 del 30 giugno 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In relazione alle opposizioni all'esecuzione in cui si deduca l'assoluta impignorabilitą dei beni, in quanto strumenti di lavoro assolutamente indispensabili per l'esercizio di arti, mestieri e professioni, l'impignorabilitą va esclusa se non risulti il rapporto di strumentale indispensabilitą in senso naturalistico e proprio. Ne consegue che il limite dell'impignorabilitą non opera con riferimento a beni che, pur correlati all'attivitą del debitore, costituiscano dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo esercizio o quando il debitore tragga da altra attivitą redditi sufficienti.

(massima n. 2)

L'impignorabilitą prevista dall'art. 514, n. 4, c.p.c., avendo lo scopo di non privare il debitore della possibilitą di vivere con il proprio lavoro, č applicabile anche alle piccole imprese, prevalendo in esse il fattore personale su quello capitalistico; viceversa non sussiste con riferimento alle imprese in cui il fattore capitale sia prevalente rispetto a quello personale costituito dal lavoro dell'imprenditore. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, dopo avere rilevato che nell'attivitą imprenditoriale oltre l'imprenditore erano impiegate altre quattro persone e che il capitale investito era di ottanta milioni di lire, ha ritenuto che l'art., 514 c.p.c. fosse applicabile in situazioni meno articolate, caratterizzate dalla prevalenza dell'attivitą del debitore).

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