Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7891 del 26 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione dell'atto di appello effettuata, anziché al procuratore costituito a norma dell'art. 330 c.p.c., al domiciliatario di quest'ultimo, non è inesistente ma nulla e, conseguentemente, passibile di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione in giudizio dell'appellato, anche se avvenuta al solo scopo di eccepire il vizio de quo, avendo la notificazione raggiunto, comunque, il suo scopo, ed essendo, altresì, astrattamente idonea a raggiungerlo, pur essere diretta a persona avente pur sempre un collegamento con il legittimo destinatario dell'atto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.