Cassazione civile Sez. II sentenza n. 29 del 5 gennaio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancanza della firma dell'avvocato e della autenticazione della sottoscrizione della parte nella copia notificata non determina l'inammissibilitą del ricorso per cassazione qualora la copia contenga elementi idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale.

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