Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5292 del 12 giugno 1997

(3 massime)

(massima n. 1)

La possibilitą di compromettere in arbitri le controversie insorte in materia di concessioni di lavori pubblici trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 31 bis, comma quarto, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (introdotto dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in legge 1 giugno 1995, n. 216) a norma del quale, ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti, valendo tale equiparazione anche per le controversie relative ai lavori concessi anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, in conformitą di quanto disposto dal comma quinto del cit. art. 31 bis.

(massima n. 2)

La clausola compromissoria contenuta in una convenzione, rogata in forma pubblica amministrativa, fra un Comune e un Consorzio, ed avente ad oggetto la costruzione di un'opera pubblica, non richiede specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., atteso che la particolare forma contrattuale rivestita dall'accordo esclude la necessitą della suddetta approvazione, anche in ipotesi di unilaterale predisposizione della clausola da parte di uno dei contraenti.

(massima n. 3)

Affinché sia soddisfatta l'esigenza, imposta a pena di nullitą per effetto di quanto disposto dall'art. 829 comma primo n. 2 c.p.c. in relazione al precedente art. 809, che il compromesso o la clausola compromissoria contengano la nomina degli arbitri oppure stabiliscano il numero di essi e il modo di nominarli, non č necessaria la materiale inserzione della nomina o dei criteri nello stesso documento, essendo sufficiente anche il riferimento espresso ad uno specifico regolamento gią esistente, predisposto dalle stesse parti o da terzi, o comunque a specifici distinti documenti espressamente richiamati. Pertanto in una convenzione tra un Comune ed un Consorzio fra imprese, avente ad oggetto l'esecuzione di un'opera pubblica, č valida la clausola compromissoria che rinvii per i criteri di nomina degli arbitri al capitolato speciale d'oneri, predisposto dall'ente pubblico e costituente parte integrante della convenzione stessa, per esservi espressamente richiamato.

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