Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2512 del 22 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione immobiliare il debitore esecutato č carente di interesse a proporre opposizione agli atti esecutivi, per violazione delle disposizioni che disciplinano le modalitą dell'incanto, se non deduce contestualmente che dalla violazione di esse gli č derivata la lesione del diritto a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile, avendo impedito ulteriori e pił convenienti offerte.

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