Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2899 del 6 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce opposizione agli atti esecutivi e non opposizione alla esecuzione quella con cui si denunzi la violazione delle norme che regolano la spedizione in forma esecutiva del provvedimento giurisdizionale fatto valere come titolo esecutivo, giacché in questo caso l'opposizione non investe l'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, ma la regolarità formale degli atti posti in essere per attuare l'esecuzione. (Nel caso, l'esecutato aveva lamentato che la copia in forma esecutiva della ordinanza di convalida di sfratto fosse stata rilasciata da un segretario giudiziario anziché dal cancelliere).

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