Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1948 del 29 maggio 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Avverso la sentenza che pronuncia sulla querela di falso, con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero (art. 221, terzo comma, c.p.c.), il ricorso per cassazione deve essere notificato anche alla predetta parte necessaria del processo. La mancata notificazione, peraltro, salvo il caso in cui il pubblico ministero sia l'unico contraddittore, non comporta l'inammissibilitą della impugnazione, bensģ l'obbligo di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331, primo comma, c.p.c. L'obbligatorietą dell'intervento del pubblico ministero, nei casi espressamente previsti dalla legge (nella specie, giudizio di falso), comporta il dovere di informarlo del procedimento, al fine di porlo in condizione di esercitare i poteri attribuitigli dall'art. 72 c.p.c., ma non postula anche che un rappresentante di quell'ufficio debba necessariamente essere presente a tutte le udienze, ovvero prendere conclusioni orali o scritte.

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