Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 1543 del 22 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

I termini ad anno si computano secondo il calendario comune (art. 155 c.p.c.), cioè secondo il calendario gregoriano non "ex numero sed ex numeratione dierum", sicché, il "dies a quo" va escluso dal calcolo e la scadenza si ha all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato.

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