Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2549 del 11 luglio 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

La delegazione si svolge normalmente sulla base di due preesistenti rapporti di debito, intercorrenti rispettivamente tra delegante e delegatario (c.d. rapporto di valuta) e tra delegato e delegante (c.d. rapporto di provvista). Il nostro sistema positivo consente — tuttavia — di configurare la delegazione c.d. titolata, oltre che relativamente a preesistenti rapporti di credito, gią liquidi ed esigibili, anche riguardo sia a crediti che ancorché esistenti, non siano liquidi ed esigibili, sia riguardo a crediti futuri, che, pur non potendo ancora considerarsi esistenti, risultino tuttavia geneticamente collegati al non ancora avvenuto svolgimento di rapporti che siano gią in atto tra delegante e delegatario al momento in cui viene attuato il rapporto di delegazione.

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