Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga (1) verso il creditore, il debitore originario non è liberato (2) dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente (3) di liberarlo (4). Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento (5) (6).
(1) È la delegatio promittendi.
(2) È la delegazione cumulativa.
(3) La dichiarazione dev'essere espressa, ma non necessariamente scritta.
(4) È la delegazione liberatoria o privativa.
(5) Sebbene sia il delegante ad incaricare il delegato di pagare nei confronti del delegatario, l'obbligo del delegato non nasce da tale accordo, ma dall'atto (promessa) con cui il delegato si obbliga nei confronti del delegatario. Questi può accettare o meno tale obbligazione, e l'accettazione non è un requisito necessario della promessa del delegato; essa serve soltanto a rendere irrevocabile la promessa del delegato, e a produrre il beneficio dell'ordine a favore del delegante (il delegatario cioè deve chiedere l'adempimento prima al delegato e poi al delegante).
(6) La delegazione si dice attiva quando il delegante è creditore del delegato, e passiva quando il delegante è debitore del delegatario. Normalmente la delegazione è attiva e passiva. Ciò comporterà che con un pagamento solo si possono estinguere due debiti. Esempio: A è debitore di B, e contemporaneamente è creditore di C. Tali obbligazioni dovrebbero estinguersi con due pagamenti separati (A paga a B; C paga ad A); ma è invece possibile che A (delegante) incarichi C (delegato) di pagare B (delegatario). Se C paga a B, si estingueranno sia il rapporto tra il delegante A e il delegatario B (rapporto di valuta), sia quello tra il delegante A e il delegato C (rapporto di provvista). La delegazione attiva, inoltre, determina una modificazione nel lato attivo del rapporto obbligatorio (accanto alla cessione del credito [v. 1260] ed al pagamento con surroga [v. 1201]), determinando una utilizzazione indiretta del credito ogni qualvolta il creditore (delegante) assegna al debitore (delegato) un terzo (delegatario) a ricevere.
La delegazione può essere: di pagamento (art. 1269) quando il delegante delega il terzo ad eseguire il pagamento al creditore; di debito (o delegatio promittendi) (art. 1268) quando il delegante delega un altro soggetto ad assumersi l'obbligazione verso il creditore. In questo ultimo caso se il nuovo debitore si aggiunge all'originario si parla di delegazione cumulativa, se invece il creditore acconsente a liberare il debitore originario si parla di delegazione liberatoria.