Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6237 del 3 giugno 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La compensazione giudiziale č inammissibile quando venga contestata l'esistenza del credito opposto in compensazione, salvo che il giudice del merito — con apprezzamento insindacabile in sede di legittimitā, ove correttamente motivato — ritenga la contestazione, prima facie, pretestuosa ed infondata.

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