Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2234 del 5 giugno 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

La contestazione dell'esistenza o dell'ammontare del credito opposto in compensazione, tranne che appaia prima facie pretestuosa, esclude la liquiditą del credito medesimo, e quindi, anche la compensazione legale.

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