Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4633 del 24 maggio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ampiezza dell'obbligo di sorveglianza dei soggetti incapaci di intendere o volere (art. 2047 c.c.) è da rapportare alle circostanze di tempo, luogo, ambiente, pericolo, che, considerando altresì la natura e il grado di incapacità del soggetto sorvegliato, possono consentire o facilitare il compimento di atti lesivi da parte del medesimo.

(massima n. 2)

Soltanto se la condotta dell'incapace di intendere o volere, stante l'applicabilità anche in tal caso dell'art. 1227, primo comma c.c., ha contribuito a cagionare il danno dal medesimo subito, il responsabile che deve risarcirlo può eccepire il concorso di colpa del soggetto obbligato alla sorveglianza di quegli (art. 2047 c.c.).

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