Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 38757 del 19 settembre 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di prescrizione, nel caso di sospensione del procedimento a seguito di presentazione di richiesta di rimessione, la data di cessazione dell'effetto sospensivo e, pertanto, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui la deliberazione č assunta e resa nota mediante la comunicazione del dispositivo e non con quella del deposito della motivazione.

(massima n. 2)

Il reato di occultamento, soppressione e di sottrazione, si realizza con il nascondimento, tendenzialmente permanente, di un cadavere e si distingue, pertanto, dall'ipotesi attenuata prevista dall'art.411, comma quarto, cod.pen., che sanziona unicamente la dispersione delle ceneri eseguita in difetto di autorizzazione del pubblico ufficiale preposto, ovvero con modalitā diverse da quelle indicate dal defunto. (Fattispecie relativa alla consegna ai familiari dei defunti di ceneri provenienti da indistinte operazioni di cremazione e, pertanto, riferibili a cadaveri non identificati).

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