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Articolo 159 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sospensione del corso della prescrizione

Dispositivo dell'art. 159 Codice Penale

(1)Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare [304 c.p.p.] è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

  1. 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie(2);
  2. 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione(2);
  3. 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
  4. 3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'art. 420 quater del c.p.p.;
  5. 3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria(2)(3).

[Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna(4).](5)

[I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.](6)

[Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.](7)(8)

[Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.](9)

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione(10).

[Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice(11).](5)

Quando è pronunciata la sentenza di cui all'art. 420 quater del c.p.p. il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157(12).

Note

(1) La norma è stata profondamente mutata per effetto della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (art.6).
(2) Numero così modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(3) La Corte Costituzionale con la sentenza n. 45 del 25 marzo 2015 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 159, primo comma, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.
(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 1 lettera e) della L. 9 gennaio 2019, n. 3.
(5) Tale comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L. 27 settembre 2021, n. 134.
(6) Tale comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.
(7) Comma aggiunto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(8) Tale comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.
(9) Comma abrogato dall'art. 1, comma 11, L. 23 giugno 2017, n. 103 con decorrenza dal 3 agosto 2017 ed applicazione ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge.
(10) Viene qui in rilievo l'istituto della sospensione della prescrizione la quale si verifica al ricorrere di precise cause indicate ex lege. La norma in esame richiama nello specifico l'autorizzazione a procedere, il deferimento della questione ad altro giudizio e l'impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. L'effetto che viene quindi a crearsi è la sospensione della prescrizione, il cui normale corso risulta di conseguenza ostacolato. Vengono infatti computati i periodi precedenti e successivi alla causa sospensiva. Si ricordi che tale istituto non deve essere confuso con l'interruzione della prescrizione di cui all'art. 160 del c.p..
(11) Comma aggiunto dall’art. 12, comma 2, L. 28 aprile 2014, n. 67; vedi anche, per le disposizioni transitorie, l’art. 15-bis della suddetta L. 67/2014.
(12) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") ha disposto la modifica dell'art. 159, comma 1, numero 3-bis e l'introduzione di un comma in fine all'art. 159.

Ratio Legis

Poggiando la prescrizione sull'esigenza di garantire un equo processo ed evitare che il reo subisca eventuali abusi da parte del potere giudiziario nelle more del processo, questa dovrà considerarsi sospesa quando si verifichi un atto che intervenga nello stato d'inerzia.

Spiegazione dell'art. 159 Codice Penale

La norma in questione disciplina i casi di sospensione del corso della prescrizione (art. 157).

Nei casi previsti il tempo necessario a prescrivere un reato vine sospeso nel momento in cui interviene una determinata causa, per poi riprendere il suo corso quando essa cessa di esistere.

Diversa è l'interruzione della prescrizione (art. 159, in cui il tempo necessario a prescrivere ripartirà da zero dal momento in cui la causa di interruzione si è manifestata.

L'elenco dei casi di sospensione è da considerarsi in maniera tassativa, non potendosi dunque procedere ad alcuna interpretazione analogica.

Oltre alle cause elencate nella presente norma, altre cause sono disciplinate da leggi speciali, come ad esempio l'art. 16 L. 152/1975 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, oppure la causa di sospensione operante in riferimento ai reati edilizi di cui all'art. 45 d.P.R. n. 380/2001, il quale prevede che “l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36”.

///SPIEGAZIONE PENALE

La ratio dell’istituto della sospensione della prescrizione è quella di evitare che l’impossibilità di proseguire, per diversi motivi, con l’azione giudiziaria, finisca per pregiudicare la pretesa punitiva dello Stato nei confronti del reo.
L’art. 159, a tal proposito, elenca tutta una serie di casi nei quali è prevista la sospensione della prescrizione per motivi di vario genere.
Alcune di queste ragioni sono imputabili direttamente all’apparato statuale-giudiziario; altre, invece, sono collegate a impedimenti delle parti.
A tale ultimo riguardo, di fondamentale importanza risulta la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2 febbraio 2015, n. 4909, la quale ha affermato che “l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell’art. 402 ter, comma 5 c.p.p., a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio, con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento stesso”.
Il difensore, quindi, non potrà vedersi sempre e comunque riconosciuta la possibilità di non comparire, dovendo informare tempestivamente il giudice dell’impedimento che lo riguarda non appena ne venga a conoscenza, indicandone in maniera dettagliata le ragioni.
Spetterà poi al giudice, sulla base di un potere discrezionale, di accertare l’effettiva priorità tra gli impegni del difensore.
Per addivenire a tale conclusione, egli deve comunque basarsi su dati obiettivi, per cui un impegno sarà prevalente solo se oggettivamente più importante, sulla base di specifiche circostanze del caso concreto.
Una importante riforma in tema di sospensione della prescrizione è stata introdotta dalla L. 103 del 23 giugno 2017, la quale, nel modificare a fondo l’art. 159 c.p., ha introdotto una figura di sospensione della prescrizione legata all’emissione di una sentenza di condanna.
Tale riforma si basa sulla considerazione dell’opportunità di “bloccare” il corso della prescrizione ogni volta in cui vi sia un riscontro processuale di fondatezza dell’ipotesi dell’accusa, in modo che la giustizia possa svolgere le indagini necessarie nel tempo che le occorre.
Attraverso questa riforma, l’istituto della sospensione ha assunto un volto nuovo e diverso, non più legato alla inattività non altrimenti evitabile della giurisdizione, bensì finalizzato a realizzare le indagini e il processo nel modo più efficiente possibile.
A tal fine è stato stabilito dal legislatore, tra le altre modifiche, che le sentenze di condanna non definitive costituiscono causa di sospensione del decorso della prescrizione per il periodo che va dalla scadenza per il deposito delle motivazioni e la lettura del dispositivo della sentenza nel grado di giudizio successivo. In ogni caso, tale periodo di sospensione non può durare più di un anno e sei mesi, al superamento dei quali la prescrizione riprenderà il suo corso.
Infine, una menzione a parte merita l’ipotesi della sospensione della prescrizione nel caso in cui venga sollevata una questione di legittimità costituzionale.
Ebbene sul punto non c’è unanimità di vedute in giurisprudenza.
Certa parte degli interpreti, infatti, ritiene che la data finale della sospensione cada nel momento della restituzione degli atti al giudice a quo.
Altri, viceversa, ritengono che la prescrizione ricominci a decorrere dal giorno in cui la questione venga decisa.
Ad ogni modo, la pendenza della questione di legittimità costituzionale non impone di per sè la necessaria sospensione del giudizio penale in cui tale questione venga eventualmente riproposta.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 159 Codice Penale

Cass. pen. n. 8171/2023

L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.

Cass. pen. n. 1392/2022

La richiesta di rinvio presentata dalla parte civile per qualsiasi causa (ivi compreso l'impedimento del difensore), qualora formulata congiuntamente o con l'esplicita adesione della difesa dell'imputato, comporta, in caso di accoglimento, la sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo di slittamento dell'udienza stabilito dal giudice.

Cass. pen. n. 6920/2022

Integra una causa di sospensione della prescrizione ex art. 159, comma 1, n. 3) cod. pen., il rinvio del dibattimento per tentativo di conciliazione, disposto dal giudice di pace su richiesta congiunta delle parti e non nell'esercizio del potere officioso discrezionale attribuitogli dall'art. 29, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Cass. pen. n. 4184/2021

In caso di rinvio del processo a causa del sopravvenuto stato di detenzione per altra causa dell'imputato, sebbene si configuri un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire del predetto, deve farsi riferimento all'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen. ai fini del calcolo del periodo di sospensione dei termini di prescrizione del reato, all'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen. (salvo che per i casi eccezionali di detenzione all'estero), calcolandosi, pertanto, il giorno dell'impedimento, che ha determinato il rinvio dell'udienza, aumentato di sessanta giorni.

Cass. pen. n. 45126/2021

Il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a "nulla opporre" alla richiesta di differimento.

Cass. pen. n. 43916/2021

In tema di prescrizione del reato, il giudice è tenuto a considerare le eventuali cause di sospensione connesse ex art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen. alla sospensione del procedimento o del processo che emergano dai verbali di tutte le fasi della cui celebrazione abbia contezza, con l'obbligo di acquisire di ufficio al fascicolo del dibattimento, qualora ivi non già contenuti, i verbali integrali delle udienze celebrate in altre fasi e gradi, avvalendosi, a tal fine, dei poteri istruttori previsti, in primo grado, dall'art. 507 cod. proc. pen. e, in grado di appello, dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale era stata dichiarata la prescrizione del reato senza acquisire il verbale dell'udienza preliminare, da cui emergeva che, in detta fase, era stata disposta una sospensione del processo determinante la sospensione della prescrizione).

Cass. pen. n. 43913/2021

In caso di rinvio dell'udienza, disposto in accoglimento di un'istanza difensiva di riunione ad altro processo pendente nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione.

Cass. pen. n. 2647/2021

La sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che la sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina emergenziale non operi nella fase intercorrente tra il deposito dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello).

Cass. pen. n. 20395/2021

Il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen. (Fattispecie di rinvio disposto su richiesta della parte civile per impedimento del difensore a cui si associava il difensore dell'imputato).

Cass. pen. n. 17787/2021

In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n.18, non opera indiscriminatamente in tutti i procedimenti, ma solo in quelli nei quali siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti e vi sia stata una contestuale sospensione di tali termini, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 83.

Cass. pen. n. 12161/2021

La sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice del merito aveva ritenuto che l'indicata norma determinasse l'automatica sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in tutti i procedimenti pendenti nel periodo di riferimento).

Cass. pen. n. 5050/2021

La sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo.

Cass. pen. n. 14863/2020

La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 304, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale.

Cass. pen. n. 5292/2020

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dal comma 3-bis dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti per i quali ricorra la duplice condizione dell'essere pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e di essere pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per i procedimenti pervenuti dal 9 marzo, l'effetto sospensivo si produce a partire dal 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione che ha introdotto il comma 3-bis dell'art.83, mentre per quelli iscritti in data successiva al 30 aprile 2020, la sospensione opera fin dal momento della loro iscrizione).

Cass. pen. n. 37688/2020

In tema di istruzione dibattimentale, il rinvio dell'udienza per l'omessa citazione del teste ad opera della parte onerata, anche se ascrivibile a un suo comportamento negligente, non determina la sospensione della prescrizione, essendo giustificato da esigenze istruttorie.

Cass. pen. n. 9943/2020

In caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen., all'art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo.

Cass. pen. n. 1876/2020

In tema di prescrizione, la sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato assente, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., determina l'aumento di durata della sospensione della prescrizione, ai sensi degli artt. 159, comma settimo, e 161, comma secondo, cod. pen., nella misura massima di un quarto del termine ordinario di cui all'art. 157, comma primo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale aumento può essere sommato agli ulteriori aumenti del tempo di prescrizione conseguenti da eventuali fatti interruttivi, ai sensi degli artt. 160 e 161, comma secondo, cod. pen. ed agli eventuali periodi di sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 cod. pen.).

Cass. pen. n. 31513/2020

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la sospensione del termine prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica a tutti i procedimenti rinviati la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020.

Cass. pen. n. 29959/2020

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dal comma 3-bis dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è applicabile ove sussistano congiuntamente le condizioni che il procedimento sia pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e che sia stato pendente nel medesimo periodo.

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui ai commi 6, 7 e 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza era già fissata in tale successivo periodo. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 19/02/2019)

Cass. pen. n. 29171/2020

In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dall'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, nel caso di procedimento pervenuto in cancelleria in epoca precedente al 9 marzo 2020, con udienza, fissata in periodo di "lockdown", differita d'ufficio, con calendarizzazione bloccata o imposta, opera per tutto il periodo intercorrente dalla data del 9 marzo fino a quella della celebrazione dell'udienza. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale sospensione si conforma al principio generale contenuto nella previsione di cui all'art. 159, comma primo, cod. pen., rispetto alla quale la norma emergenziale identifica il fatto che genera la necessità della sospensione).

Cass. pen. n. 25833/2020

In tema di sospensione delle attività processuali a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, l'art. 83 dei decreti legge 8 marzo 2020, n. 11 e 17 marzo 2020, n. 17, non prevede l'obbligo del giudice procedente di sollecitare l'imputato in stato di custodia cautelare e la sua difesa a formulare l'eventuale richiesta di trattazione dell'udienza, ma è onere di questi manifestare in tempo utile la volontà di celebrare l'udienza fissata, salva diversa disposizione del capo dell'ufficio ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.

Cass. pen. n. 22506/2020

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la sospensione della decorrenza dei termini, prevista dalla legge n. 27 del 2020 per il periodo ricompreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, si applica a tutti i procedimenti pendenti e, quindi, anche a quelli per i quali l'udienza di trattazione era stata già fissata per una data successiva al periodo emergenziale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, se si ritenesse la sospensione dei termini applicabile ai soli procedimenti con udienza fissata nel periodo emergenziale, si subordinerebbe l'operatività della sospensione alla fissazione di un data di udienza necessariamente destinata ad essere rinviata).

Cass. pen. n. 25222/2020

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dal comma 3-bis dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ove sussistano congiuntamente le condizioni che il procedimento sia pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e che sia stato pendente nel medesimo periodo.

Cass. pen. n. 26217/2020

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la causa speciale di sospensione della prescrizione, prevista per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione dall'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall'art. 36 d.l 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 3 giugno 2020, n. 40, si applica ai procedimenti pendenti dal 9 marzo al 30 giugno 2020 che siano pervenuti alla cancelleria della Corte nel medesimo periodo. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 02/05/2019)

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, per i procedimenti con udienza fissata nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020, la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020 opera dalla data dell'udienza di cui è stato disposto il rinvio fino all'11 maggio 2020, mentre, per i procedimenti la cui udienza era fissata nel periodo 12 maggio-30 giugno 2020 (cd. "seconda fase" dell'emergenza) e rinviati a data successiva, ai sensi del comma 7, lett. g), art. cit., la prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.l. 18 marzo 2020, dalla data di detta udienza fino al 30 giugno 2020.

Cass. pen. n. 26215/2020

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui ai commi 6, 7 e 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza era già fissata in tale successivo periodo.

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la causa speciale di sospensione della prescrizione, prevista per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione dall'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall'art. 36 d.l 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 3 giugno 2020, n. 40, si applica ai procedimenti pendenti dal 9 marzo al 30 giugno 2020 che siano pervenuti alla cancelleria della Corte nel medesimo periodo. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 27/02/2019)

Cass. pen. n. 25944/2020

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica a tutti i procedimenti rinviati la cui udienza era fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, con decorrenza dal 9 marzo, data di entrata in vigore del d.l. 8 marzo 2020 n. 11, i cui effetti sono stati espressamente fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge n. 27 del 2020, che ne ha disposto l'abrogazione. (Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 12/04/2019)

Cass. pen. n. 28073/2020

La sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta, con specifica ordinanza, in pendenza del termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ovvero nel caso di particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione con riferimento a tutti gli imputati e a tutti i reati per cui si procede, a prescindere dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obbiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di procedere a distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 16/01/2019)

Cass. pen. n. 25808/2020

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la causa speciale di sospensione della prescrizione, prevista per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione dall'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall'art. 36 d.l 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 3 giugno 2020, n. 40, si applica ove sussistano congiuntamente le condizioni che il procedimento sia stato pendente dinanzi a tale organo giudicante nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e che sia pervenuto nella cancelleria della Corte nel medesimo periodo. (Annulla senza rinvio, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 25/09/2019)

Cass. pen. n. 21367/2020

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, per i procedimenti con udienza fissata nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020, la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020 opera dalla data dell'udienza di cui è stato disposto il rinvio fino all'11 maggio 2020, mentre, per i procedimenti la cui udienza era fissata nel periodo 12 maggio - 30 giugno 2020 e rinviati a data successiva, ai sensi del comma 7, lett. g), art. cit., la prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.l. 18 marzo 2020, dalla data di detta udienza fino al 30 giugno 2020. (Fattispecie relativa a ricorso in cassazione con udienza fissata originariamente per il 13 marzo 2020 e rinviata d'ufficio, in ragione dell'emergenza pandemica, al 2 luglio 2020, con conseguente applicazione della sospensione della prescrizione per il periodo intercorrente tra la data dell'originaria udienza e l'11 maggio 2020). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/05/2019)

Cass. pen. n. 137/2019

In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, comma 1, n. 3-bis, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applica - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, sia stata emessa la sentenza di primo grado. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 22/09/2017)

Cass. pen. n. 11039/2019

In caso di differimento del processo per rinnovare la citazione dell'imputato a causa della violazione del termine a comparire e di concomitante istanza difensiva di rinvio, da qualsiasi causa determinata, non opera, per tutto il tempo del differimento, la sospensione della prescrizione, in quanto il rinvio deve essere ascritto alla prioritaria esigenza di assicurare la regolarità del contraddittorio. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 22/05/2018)

Cass. pen. n. 13469/2019

Il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all'elaborazione, da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 13/02/2019)

Cass. pen. n. 2893/2019

La sospensione del corso della prescrizione, quando si ricollega alla sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di legge, è condizionata dall'esatta applicazione della norma che la prevede, di talchè ne va esclusa la considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'imputato o del suo difensore. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del giudice distrettuale che aveva considerato sospesa la prescrizione a seguito del rinvio dell'udienza per adesione dei difensori, fra cui quello nominato al ricorrente ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., all'astensione indetta dall'associazione di categoria, nonostante la contemporanea ricorrenza di una nullità derivante dall'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia del ricorrente stesso, onde le ragioni del rinvio non potevano essere imputate alla sola richiesta dei difensori astenuti). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 03/11/2017)

Cass. pen. n. 47160/2019

L'ordinanza con la quale si dispone la sospensione del procedimento penale ha natura dichiarativa di situazioni i cui caratteri sono predeterminati normativamente, con la conseguenza che ove il provvedimento sia stato emesso fuori dei casi consentiti, alla sua pronuncia non conseguono gli effetti propri della sospensione e continuano a decorrere i termini di prescrizione, non potendo avere l'illegittima disposizione del giudice alcun effetto negativo per l'imputato. (Conf. Sez. 3, n.8003/1991, Rv.188787). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 14/06/2019)

Cass. pen. n. 3225/2019

La sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 49, commi 7, lett. b) e 9 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229), in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, opera - per i casi previsti dai commi 6 e 7, lettera a) e per il tempo per cui il processo è rinviato ai sensi dell'art. 7 - in favore delle parti che siano residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma di cui all'art. 1, a condizione che le stesse siano assenti o contumaci. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinti i reati per prescrizione, ritenendo non corretta la valutazione del giudice di merito che aveva applicato la sospensione dei termini in esame, non risultando né gli imputati né i difensori residenti nelle zone colpite dal sisma del 2016). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 22/09/2017)

Cass. pen. n. 48212/2019

Il termine di prescrizione del reato di bancarotta non può essere sospeso per effetto della sospensione del procedimento disposta, a norma dell'art. 479 cod. proc. pen., per la pendenza del giudizio civile relativo all'impugnazione della sentenza di fallimento, trattandosi di sospensione facoltativa non ricompresa nelle previsioni tassative dell'art. 159 cod. pen. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/01/2018)

Cass. pen. n. 36990/2019

In tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione. (Fattispecie in cui i rinvii del processo erano stati disposti per rinnovare la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, ancorché il difensore nelle relative udienze avesse aderito allo sciopero proclamato dall'associazione di categoria). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/10/2018)

Cass. pen. n. 19687/2018

Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale di detto difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione, non trovando applicazione i limiti di durata previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen.

Cass. pen. n. 51448/2017

Il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen. (Fattispecie di rinvio disposto su richiesta congiunta delle parti motivata dall'esigenza di giungere ad un accordo transattivo con la parte civile).

Cass. pen. n. 53126/2016

Qualora, a fronte della richiesta di rinvio “ad horas” del dibattimento avanzata dal difensore dell'imputato, il giudice disponga invece il rinvio ad altra udienza, anche tale rinvio rientra tra le cause di sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3, c.p.

Cass. pen. n. 38757/2016

In tema di prescrizione, nel caso di sospensione del procedimento a seguito di presentazione di richiesta di rimessione, la data di cessazione dell'effetto sospensivo e, pertanto, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui la deliberazione è assunta e resa nota mediante la comunicazione del dispositivo e non con quella del deposito della motivazione.

Cass. pen. n. 31875/2016

La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art.304, comma primo, lett.c), cod.proc.pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato "ex" art. 304, comma secondo, cod.proc.pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale.

Cass. pen. n. 29885/2015

Qualora venga disposto un rinvio dell'udienza, in accoglimento di un'istanza difensiva di riunione ad altro processo pendente nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato la necessità di contemperare, da un lato, l'interesse dell'imputato ad essere giudicato contestualmente, ove più processi pendano davanti al medesimo giudice, e, dall'altro, l'esigenza di evitare il pregiudizio derivante dal ritardo nella definizione dei processi di cui si richiede la riunione).

Cass. pen. n. 28081/2015

Il rinvio del dibattimento disposto dal giudice in accoglimento della concorde richiesta delle difese (di imputato e di parte civile), nulla opponendo il pubblico ministero, non determina la sospensione del termine di prescrizione, non potendosi ricomprendere detta tipologia di differimento, fatta propria anche dalla parte civile, nelle ipotesi di sospensione di cui all'art. 159, comma primo n. 3 cod. pen., che si riferiscono a rinvii dell'udienza conseguenti a richiesta che provenga solo dall'imputato o dal suo difensore.

Cass. pen. n. 4909/2015

Il rinvio dell'udienza per impedimento legittimo del difensore per contemporaneo impegno professionale determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione dell'impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

Cass. pen. n. 7071/2014

In tema di sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 159, comma primo, n. 3, c.p., deve ritenersi che essa non operi quando, essendovi stato rinvio dell’udienza su richiesta della parte civile, la difesa dell’imputato si sia limitata a non opporsi, essendo invece operante nel caso di richiesta di rinvio avanzata congiuntamente dalle difese dell’imputato e della parte civile (nella specie per l’espletamento di un tentativo di accordo sul risarcimento del danno) (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 44261/2013

Il corso della prescrizione non rimane sospeso per la pendenza di altro procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto logicamente pregiudiziale, quando si versa fuori dei casi di sospensione del processo penale espressamente previsti dalla legge, poiché la disciplina della prescrizione, incidendo sull'efficacia nel tempo della norma penale sostanziale, è soggetta al rispetto del principio di stretta legalità. (Fattispecie in cui è stata confermata la sentenza che aveva dichiarato la prescrizione del delitto di calunnia computando anche il tempo occorso per la definizione del processo relativo al reato presupposto di violenza sessuale, sebbene il pubblico ministero avesse esercitato l'azione penale solo all'esito del giudizio relativo al primo reato).

Cass. pen. n. 41692/2013

L'adesione del vice procuratore onorario all'astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria sospende il decorso dei termini della prescrizione.

Cass. pen. n. 27676/2013

Il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile, non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione nella ipotesi in cui la difesa dell'imputato non abbia espressamente prestato consenso al rinvio né si sia limitata semplicemente a dichiarare di "rimettersi" al giudice.

Cass. pen. n. 9670/2011

In tema di reati edilizi, la sospensione del procedimento in relazione alla presentazione di domanda di condono edilizio non può essere disposta a fronte di opere non condonabili, sicché dell'eventuale periodo di sospensione ciononostante intervenuto deve comunque tenersi conto ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato.

Cass. pen. n. 43428/2010

Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, deve tenersi conto della disposizione per cui, in caso di sospensione del processo per impedimento dell'imputato o del suo difensore, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, soltanto con riguardo ai rinvii disposti dopo la sua introduzione, avvenuta con la L. 5 dicembre 2005, n. 251.

Cass. pen. n. 32454/2010

Non rientra tra le cause di sospensione della prescrizione il rinvio del processo in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata in altro procedimento.

Cass. pen. n. 29613/2010

Nel procedimento a citazione diretta, il differimento dell'udienza su richiesta "in limine litis" del difensore ai fini di eventuale successiva istanza di rito abbreviato comporta la sospensione della prescrizione.

Cass. pen. n. 18071/2010

In tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, c.p., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore, di sessanta giorni ritenuto adeguato in relazione alle esigenze anche organizzative dell'Ufficio procedente.

Cass. pen. n. 5950/2009

Nel calcolo del tempo di sospensione della prescrizione, non deve tenersi conto del termine indicato dal giudice di primo grado per il deposito della sentenza.

Cass. pen. n. 44609/2008

L'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall'ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non dà luogo pertanto a un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3, c.p., nel testo introdotto dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251.

Cass. pen. n. 25714/2008

L'art. 10, comma 3, della L. n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude l'applicazione dei termini più brevi ai processi pendenti in appello e in sede di legittimità, dev'essere interpretato in senso unitario, sicché l'esclusione riguarda tutte le disposizioni che comportino un'abbreviazione dei termini, compresa quella che impone un limite alla sospensione del termine di prescrizione non superiore ai sessanta giorni. Pertanto, l'imputato di un reato contravvenzionale, commesso prima dell'entrata in vigore della L. n. 251, non può chiedere contemporaneamente l'applicazione dei termini di prescrizione di cui alla previgente normativa, in quanto più favorevoli, e l'applicazione della nuova disciplina dei termini di sospensione della prescrizione in caso di impedimento del difensore.

Cass. pen. n. 16477/2008

In tema di sospensione del corso della prescrizione del reato, qualora la disciplina introdotta in proposito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 per il caso della sospensione del procedimento per legittimo impedimento del difensore comporti una abbreviazione dei termini di prescrizione rispetto a quella previgente, la stessa non può essere applicata ai processi già pendenti in grado di appello al momento di entrata in vigore della suddetta legge. (Nella fattispecie il procedimento era rimasto sospeso per un periodo superiore a sessanta giorni dalla cessazione del legittimo impedimento, consistito nell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria).

Cass. pen. n. 13350/2008

I limiti di durata della sospensione dei termini della prescrizione del reato, quali previsti per il caso di rinvio del procedimento o del processo dall'art. 159, comma primo, n. 3, c.p., nella formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, non trovano applicazione qualora trattisi di rinvio disposto nel corso del giudizio di primo grado conclusosi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge, atteso quando previsto dalla normativa transitoria risultante dall'art. 10, comma terzo, della legge medesima, dopo l'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, che ha spostato in avanti il limite della retroattività della nuova disciplina dalla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado alla pronuncia della relativa sentenza.

Cass. pen. n. 44924/2007

I limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3, c.p., nel testo introdotto dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, operano soltanto qualora il procedimento sia sospeso per impedimento delle parti o dei difensori e non anche, quindi, quando la sospensione sia disposta in adesione a richiesta non giustificata da un impedimento; ipotesi, quest'ultima, da riconoscersi nel caso di sospensione dovuta a dichiarata adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria.

Cass. pen. n. 39606/2007

Costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione il rinvio del dibattimento disposto in adesione alla richiesta congiunta dell'imputato e della parte civile, motivata con l'esigenza di addivenire ad un accordo in ordine al risarcimento del danno.

Cass. pen. n. 7337/2007

Non integra una causa di sospensione del corso della prescrizione il rinvio del dibattimento disposto su richiesta congiunta dell'imputato e della parte civile al dichiarato fine di addivenire a un accordo in ordine al risarcimento del danno.

Cass. pen. n. 12453/2005

Il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione; infatti, la sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale, equiparabile, a tal fine, al rinvio, con la conseguenza che essa è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, c.p., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, c.p., non necessita di un formale provvedimento di sospensione e comprende tutto il periodo durante il quale il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensore.

Cass. pen. n. 16022/2004

In tema di sospensione della prescrizione, sono cause della stessa la sospensione del procedimento ed il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta (sempre che non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento del termine a difesa), nonché le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare; in tale ultimo caso l'effetto sospensivo si verifica indipendentemente da una situazione di custodia cautelare in atto. (Fattispecie in tema di impedimento del difensore per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria).

La sospensione della prescrizione, collegata al rinvio od alla sospensione del dibattimento disposti nei casi previsti dalla legge, va commisurata alla effettiva durata del rinvio dell'udienza disposto dal giudice: quindi nel caso di impedimento a comparire del difensore, motivato dall'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria, l'effetto sospensivo deve essere determinato non in base alla durata dello sciopero, ma al tempo resosi di conseguenza necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili per garantire il recupero dell'ordinario corso della giustizia, atteso che tutte le parti processuali condividono con il giudice che dispone il rinvio la responsabilità dell'ordinato andamento del processo, nel corretto bilanciamento tra garanzia dei diritti di difesa e funzionalità del processo penale.

Cass. pen. n. 7242/2004

La sospensione del corso della prescrizione, quando si connette — in applicazione del comma primo dell'art. 159 c.p. — ad una sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di Legge, è condizionata dall'esatta applicazione di quest'ultima, di talchè ne va esclusa la considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'imputato o del suo difensore (Fattispecie relativa alla sospensione del giudizio di legittimità disposta ai sensi dell'art. 5 comma secondo della Legge 12 giugno 2003, n. 133, in tema di cd. «patteggiamento allargato» norma transitoria successivamente ritenuta inapplicabile nei giudizi di impugnazione).

Cass. pen. n. 47289/2003

Il corso della prescrizione del reato è sospeso nei periodi durante i quali il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensore.

Cass. pen. n. 43094/2003

In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. Il criterio di imputabilità del rinvio è inerente al sistema processuale del nuovo codice di rito, onde trova applicazione anche nei casi di rinvio antecedenti l'entrata in vigore della modifica del primo comma dell'art. 159 c.p. ad opera dell'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332.

Cass. pen. n. 24603/2003

La mancata partecipazione del difensore all'udienza dibattimentale per adesione allo sciopero di categoria costituisce legittimo impedimento a comparire, a norma dell'art. 486, quinto comma c.p.p., solo se tempestivamente comunicata al giudice; tuttavia, tale comunicazione è richiesta solo se il difensore intenda far valere il diritto di ottenere la sospensione in virtù di tale impedimento. Per contro, l'impedimento riconducibile all'art. 304, primo comma, lett. a), c.p.p. prescinde da qualsivoglia istanza del difensore e consiste in una situazione oggettiva (fatti notori, comportamento abituale dei professionisti in un dato ambiente, prassi consolidate e simili) che, ragionevolmente interpretata e valutata di volta in volta, legittima la sospensione del dibattimento da parte del giudice, con conseguente sospensione del termine di prescrizione del reato, anche nell'ipotesi di imputato non detenuto. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto legittimi i rinvii delle udienze disposti dal giudice — senza che vi fosse una richiesta del difensore motivata dalla partecipazione allo sciopero di categoria — che, constatata la mancata partecipazione del difensore presuntivamente riconducibile ad impedimento per esercizio del diritto di sciopero, ha ritenuto di assicurare, disponendo il rinvio dell'udienza, la garanzia dei diritti di difesa).

Cass. pen. n. 2872/2003

La sospensione dei termini disposta dall'art. 1 del D.L. 27 ottobre 1997, n. 364, conv. con mod. nella L. 17 dicembre 1997 n. 434 a favore delle zone colpite dagli eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, riguarda soltanto la prescrizione e la decadenza dei diritti che decorrono a sfavore dei soggetti considerati dalla norma e non anche la prescrizione dei reati.

Cass. pen. n. 38492/2002

In tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell'imputato di esibizione di documentazione, già in suo possesso ovvero che avrebbe potuto ottenere al momento dell'istanza, non determina la sospensione del relativo termine, allorché il differimento dell'udienza, concesso per consentire all'imputato di provvedere all'adempimento, è stato valutato dal giudice come opportuno perché determinato da esigenze di acquisizione della prova. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che il rinvio concesso per acquisire una sentenza della Corte d'Appello, utilizzata in concreto per il computo della continuazione sulla pena precedentemente inflitta, non determini la sospensione del termine di prescrizione).

Cass. pen. n. 9224/2002

In tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell'imputato di essere autorizzato a citare il responsabile civile non determina la sospensione del relativo termine, atteso che il differimento dell'udienza, in tale ipotesi, è determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto computabile nel termine di prescrizione il periodo in cui il dibattimento era stato sospeso su richiesta dell'imputato, il quale era stato autorizzato dal giudice — a seguito della costituzione in udienza della parte civile — a citare la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica).

Cass. pen. n. 1021/2002

In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva delle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti).

La sospensione del corso della prescrizione, quando non consegua a un provvedimento di sospensione o di rinvio del procedimento o del dibattimento — disposto per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa — ovvero alla presentazione di una richiesta di autorizzazione a procedere, ha luogo solo se venga effettivamente adottato un provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare.

Cass. pen. n. 33462/2001

L'art. 159, comma primo, c.p., nella parte in cui prevede come causa di sospensione del corso della prescrizione del reato quella che, in virtù di una «particolare disposizione di legge», dà luogo anche alla sospensione dei termini di custodia cautelare, va interpretato nel senso che detta causa opera ogni qual volta siano oggettivamente sussistenti le condizioni che, ai sensi dell'art. 304, comma 1, c.p.p., imporrebbero la sospensione di detti termini, senza che sia anche necessario che vi sia stata effettiva applicazione della custodia cautelare.

Corte cost. n. 233/2000

È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 c.p. nella parte in cui non prevede, per tutti i reati e a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, la sospensione del corso della prescrizione ove si verifichino cause di sospensione dei termini della custodia cautelare.

Cass. pen. n. 12862/1999

La sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, primo comma, ultima parte, c.p. «in ogni caso in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge» implica l'esistenza di uno stato di custodia cautelare e un'ordinanza di sospensione dei termini di durata di detta custodia appellabile a norma dell'art. 310 c.p.p., e non già l'astratta ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall'art. 304, primo comma, c.p.p., che pure prevede ipotesi di sospensione obbligatoria: il menzionato primo comma dell'art. 159 c.p. è norma che fa eccezione alla regola generale riguardante il decorso della prescrizione e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica in danno dell'imputato, tale risultando, nella sostanza, quella che vede l'art. 159, primo comma, ultima parte, c.p.p. fare riferimento non al complesso procedimento di cui all'art. 304, primo comma, che prevede un'ordinanza appellabile al tribunale del riesame, ma soltanto alla parte dell'art. 304, primo comma, c.p.p., che indica il presupposto per la sospensione.

Cass. pen. n. 13643/1998

L'art. 159 c.p., come modificato dall'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332, ha trasformato le cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in altrettante cause di sospensione della prescrizione dei reati; ma ciò significa che questa resta sospesa là dove esista effettivamente un provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia, e non già nella astratta ipotesi di ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall'art. 304 c.p.p., anche indipendentemente dall'esistenza di un provvedimento di sospensione. (Fattispecie di differimento del dibattimento a causa della astensione dalle udienze proclamata dagli avvocati).

Cass. pen. n. 6951/1998

La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304 c.p.p. non comporta la sospensione del corso della prescrizione del reato, non essendo «imposta da una particolare disposizione di legge» ai sensi dell'art. 159 c.p., che rinvia ai casi in cui la sospensione è disposta per legge e si verifica automaticamente e non già a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente.

Cass. pen. n. 8903/1997

In materia edilizia e paesaggistica, le L. 28 febbraio 1985, n. 47; 23 dicembre 1994, n. 724 e 23 dicembre 1996, n. 662 non indicano il momento di cessazione della sospensione del processo — disposta a seguito della presentazione della domanda di sanatoria e della attestazione del versamento dell'oblazione, nei limiti dovuti — e di conseguente ripresa della prescrizione, sicché è necessario applicare la regola generale, stabilita dall'art. 159, terzo comma c.p., in base alla quale il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui cessa la causa che ha dato luogo alla sospensione. Consegue che in base al menzionato principio — applicazione di quello più ampio del favor rei — la sospensione del procedimento edilizio viene meno nel giorno in cui perviene la risposta definitiva da parte della P.A. circa la sussistenza dei requisiti per la declaratoria d'estinzione dei reati per oblazione o in ordine al rilascio della concessione e dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria per la violazione del vincolo e non nella data della sottoscrizione o della notifica del decreto di citazione (o dell'avviso al difensore in Cassazione) o dell'udienza.

Cass. pen. n. 3852/1997

Alla causa di interruzione della prescrizione per i reati tributari, prevista dalla seconda parte dell'art. 9 della L. 7 agosto 1982 n. 516, non si applica il principio della tassatività degli atti interruttivi, per cui assume efficacia interruttiva qualsiasi attività con cui gli uffici finanziari manifestino la volontà di perseguire l'illecito; essa deve perciò essere sicuramente riconosciuta al c.d. processo verbale di constatazione, anche se non notificato o comunque portato a conoscenza della parte interessata.

Cass. pen. n. 2156/1997

Nel caso in cui il giudice abbia disatteso la richiesta di rinvio del dibattimento per l'adesione del difensore di fiducia all'astensione dalle udienze deliberata dalla classe forense ed abbia nominato all'imputato un difensore di ufficio per l'urgenza di celebrazione del processo a causa della prossimità di prescrizione del reato, deve ritenersi legittimamente applicato il principio del bilanciamento di interessi, dandosi la prevalenza a quello dello Stato, diretto ad evitare l'estinzione del reato per prescrizione, rispetto a quello del difensore dell'imputato, diretto al legittimo esercizio dei diritti personali di libertà, in particolare di quello di astenersi dal partecipare alle udienze. La ragione della scelta va rinvenuta nella concreta possibilità di alternativa offerta dalla difesa d'ufficio a fronte dell'impossibilità di sospensione del corso della prescrizione del reato, limitata ai casi tassativamente indicati nell'art. 159 c.p., ed in mancanza di eguale previsione per il caso di esercizio del diritto di sciopero da parte del difensore dell'imputato nella forma dell'astensione dalle udienze.

Cass. pen. n. 1697/1997

La sospensione di cui all'art. 21 comma settimo D.L. 2 marzo 1989 n. 69, conv. con modificazioni in legge 27 aprile 1989 n. 154, non è applicabile al reato di omessa dichiarazione dei redditi, poiché la sanatoria de qua concerne soltanto le irregolarità formali e le minori infrazioni, purché non abbiano rilevanza ai fini della determinazione del reddito: la mancata presentazione della dichiarazione invece, incide certamente sul reddito, comportando una evasione totale. Detta sospensione è, al contrario, applicabile al reato di omesso adempimento dell'obbligo di tenuta dei registri contabili, atteso che l'art. 21 si riferisce proprio alle «inosservanze di obblighi». Tale inottemperanza, inoltre, non influisce sulla determinazione dei redditi.

Cass. pen. n. 1283/1997

In tema di reati in materia di edilizia e urbanistica, la sospensione dei procedimenti penali e della prescrizione di cui ai decreti legge 26 luglio 1994 n. 468, 27 settembre 1994 n. 551 e 25 novembre 1994 n. 649, non convertiti in legge, costituisce un effetto irreversibile dei predetti decreti, sicché, una volta intervenuta, opera in maniera definitiva sul computo del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 159 c.p. (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 77 Cost., secondo il quale i decreti legge perdono efficacia sin dall'inizio in caso di mancata conversione, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il decreto legge abbia prodotto effetti irreversibili, quali devono essere considerati quelli che, in virtù della sia pur temporanea vigenza della normativa d'urgenza, si siano comunque prodotti in via di fatto o di diritto e non possano più essere rimossi; e che tra tali effetti irreversibili deve ricomprendersi la sospensione del procedimento penale la quale, nel periodo in cui opera per il vigore del decreto che la prevede, impedisce di diritto l'esercizio dell'azione penale sicché, esauritosi l'arco temporale della sua efficacia per la caducazione del provvedimento avente forza di legge, non può venir meno ora per allora).

Cass. pen. n. 1296/1996

La perdita di efficacia dei decreti legge reiterati in materia di urbanistica, attesa la intima connessione esistente con il nuovo condono edilizio di cui all'art. 39 della legge n. 724 del 1994 per una definitiva risistemazione della materia, non può far venir meno i mutamenti irreversibili della realtà che gli stessi abbiano potuto produrre nel corso della sua precaria vigenza. Tale «irreversibilità» deve essere attribuita all'istituto della sospensione automatica del procedimento, perché, una volta intervenuta, produce i suoi effetti sul computo del termine prescrizionale a norma dell'art. 159 c.p., attesa la natura processuale della norma.

Cass. pen. n. 8604/1996

Il corso della prescrizione per i reati in materia edilizia e urbanistica rimane sospeso fino al termine ultimo fissato dalla legge per la presentazione della domanda di sanatoria edilizia (nella specie, il 31 marzo 1995 ex art. 14 comma primo bis della legge 22 marzo 1995, n. 85).

Cass. pen. n. 12471/1995

In tema di prescrizione, ogni vicenda interruttiva o sospensiva opera anche nei confronti di chi, partecipe del reato, non abbia ancora assunto la veste di imputato all'epoca del verificarsi delle vicende medesime. Come pure nei confronti di chi assuma la qualità di imputato, per lo stesso reato, dopo il decorso del normale termine di prescrizione, o anche nei confronti di coloro i quali — pur essendo imputati del medesimo reato — non vengano perseguiti con lo stesso procedimento.

Cass. pen. n. 3517/1995

In tema di cosiddetto condono edilizio, la sospensione del procedimento penale, ai sensi dell'art. 44, L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724, sussistendo i presupposti di legge deve ritenersi operante ipso iure, anche in assenza di un formale provvedimento del giudice. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che i reati ascritti all'imputato non erano prescritti, poiché al termine massimo di prescrizione (1 luglio 1995) dovevano aggiungersi 224 giorni a norma dell'art. 159 c.p.).

Cass. pen. n. 1446/1995

Poiché non può validamente esercitarsi l'azione penale durante il periodo nel quale il contribuente è ammesso a regolarizzare la sua posizione nei confronti del fisco, la sospensione dei procedimenti innanzi alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 21, comma 7, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154, opera anche per i corrispondenti procedimenti penali in materia tributaria sicché, per i relativi reati, è sospeso il corso della prescrizione per tutto il periodo suddetto ai sensi dell'art. 159 c.p.

Cass. pen. n. 7093/1994

La sospensione disposta dall'art. 21, comma 7, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria), convertito nella L. 27 aprile 1989, n. 154 riguarda anche i procedimenti penali per reati tributari. Siffatta conclusione è sorretta dall'interpretazione logico-sistematica della norma; come, infatti, una riapertura dei termini, per effettuare gli adempimenti di legge, disposta al momento della loro scadenza, comporterebbe implicitamente, se non decretata espressamente, la sospensione dell'inizio del corso della prescrizione penale (non potendosi ritenere ancora realizzato il reato omissivo), allo stesso modo la riapertura dei termini intervenuta durante la decorrenza del termine prescrizionale deve comportare, postulandola logicamente, la medesima sospensione della prescrizione per il periodo in cui il contribuente è ammesso a regolarizzare la propria posizione nei riguardi del fisco. (Fattispecie in tema di omesso versamento all'erario di ritenute operate a titolo di acconto o di imposta).

Cass. pen. n. 1799/1985

La pendenza innanzi alla Corte costituzionale di una questione di legittimità costituzionale non cagiona, di per sé ed automaticamente, la necessità di sospendere, fino alla decisione della Corte stessa, tutti i procedimenti penali nei quali tale questione sia di nuovo proposta. Pertanto, qualora sia disposta illegittimamente dal giudice, con provvedimento abnorme, la sospensione del procedimento penale — in quanto nessuna questione di legittimità costituzionale sia stata nel corso di esso rimessa all'organo competente — non si realizza anche una causa sospensiva della prescrizione del reato.

Cass. pen. n. 3086/1980

In caso di sospensione di un procedimento penale a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, al fine della risoluzione di una questione di legittimità costituzionale, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui gli atti vengono restituiti al giudice che promosse il giudizio di legittimità costituzionale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 159 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
lunedì 28/02/2022 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it
Sono a chiedere un parere di ordine penale.

L’imputato in sede delle conclusioni ex art. 523 c.p.p., per ultimo chiede la parola per contestare l’art. 37 c.p.p., ricusazione del giudcie, chiedendo al giudice di sospendere l’udienza al fine di potere depositare entro i termini e i modi stabiliti dalla norma la dichiarazione di ricusazione del Giudice adito monocratico di primo grado.

La domanda è: la prescrizione ex art. 159 c.p. viene sospesa o decorre per tutta la durata dell’esito del giudizio di ricusazione ?

Il comma 1 numero 2 art. 159 c.p. afferma tra le clausole di sospensione della prescrizione:
deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione.
Credo che si riferisca a fattispecie diversa.

Cordialità.”
Consulenza legale i 01/03/2022
L’istituto della prescrizione è, da tempo, riconosciuto di origine sostanziale.
Ciò vuol dire che lo stesso è assoggettato ad un principio di legalità e riserva di legge molto stringente.

Lo stesso deve dirsi, dunque, delle cause di sospensione della prescrizione medesima che sono assoggettate alla disciplina dell’articolo 159 c.p., che non può essere estesa ad altri casi.

Tale ultimo articolo non dispone la sospensione nell’ipotesi di ricusazione.

Si noti, peraltro, che in merito si è pronunciata anche la Corte Costituzionale che, con l’ordinanza n. 177 del 1983 ha dichiarato “manifestamente inammissibili, in riferimento agli art. 3, 25 1° comma e 112 cost., le questioni di legittimità costituzionale prospettate dell'art. 159 c. p. <nella parte in cui la sospensione del corso della prescrizione dei reati non è prevista nei casi di giudizi di ricusazione del giudice>”.

In ipotesi di ricusazione, dunque, la prescrizione non può essere sospesa non essendo ciò previsto dall’articolo 159 c.p. sopra citato.

Anonimo chiede
venerdì 02/07/2021 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

Sono a chiedere il seguente parere in tema di sospensione della prescrizione nel procediento penale.

Difronte al Giudice Monocratico in sede di questioni preliminari ex art. 491 c.p.p. l’imputato consegnava al Giudice e in copia al Pubblico Ministero, la memoria ex art. 121 c.p.p. ove eccepiva tra l’altro l’inutilizzabilità delle prove documentali dell’accusa.

Il Giudice, avendo ritenuto opportuno l’esame della memoria, decideva di propria iniziativa a rinviare l’udienza per un tempo rilevante di 9 mesi e 4 gironi, e su suggerimento del Pubblico Ministero sospendeva i termini della prescrizione.

Alla lettura del verbale di udienza emerge chiaramente, che il rinvio dell’udienza è stato disposto, non su richiesta dell’imputato o dal proprio difensore, ma su iniziativa del Giudice stesso per valutare la suddetta memoria difensiva.

Il rinvio dell’udienza disposto su iniziativa del Giudice, si ritiene che non determina la sospensione del termine di prescrizione, non potendosi ricomprendere detta tipologia di differimento nelle ipotesi di sospensione di cui all'art. 159, comma primo n. 3 cod. pen., che si riferiscono a rinvii dell'udienza conseguenti a “richiesta” che provenga solo dall'imputato o dal suo difensore, e nel caso di specie non vi è assolutamente causa in fatto addebitabile all'imputato o al difensore.

Non solo, alla rinnovata udienza questioni preliminari ex art. 491 c.p.p. viene nominato un nuovo Giudice, il quale prende atto della suddetta memoria difensiva ex art. 121 c.p.p., e provvede a rinviare di circa due mesi l’udienza per valutare la memoria prima dell’apertura del dibattimento, questa volta senza sospendere la prescrizione, quindi un modus operandi diverso dal primo Giudice che invece in quella medesima fattispecie su suggerimento del P.M., aveva, come detto, invece sospeso la prescrizione.

Il nuovo Giudice nell’udienza successiva a quella suddetta, dopo avere letto la memoria difensiva dichiara aperto il dibattimento.

Il parere richiesto è,

Il cambio del Giudice a influisce sulla dichiarata prescrizione del primo giudice ?

Il difensore può eccepire al nuovo Giudice di primo grado che la prescrizione sarebbe decorsa se non ci fosse stato il suddetto arbitrario provvedimento di sospensione del primo Giudcie in sede di questioni preliminari ?

Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 02/07/2021
Rispondiamo ai quesiti singolarmente.
Per quanto attiene al cambio del giudicante, tale circostanza non ha alcun effetto in ordine al provvedimento adottato dal giudice precedente in merito alla sospensione della prescrizione.

Il tempo che decorre nei processi, invero, se assoggettato a sospensione della prescrizione, è impermeabile a qualsiasi fattore riguardante la figura del giudicante, la cui immutevolezza può avere effetto solo rispetto ad altri fattori (l’escussione dei testimoni, ad esempio) ma non rispetto al fattore prescrittivo.

Ciò detto, giova specificare che è del tutto irrituale che il Tribunale, al solo fine di analizzare una memoria difensiva, disponga un rinvio così lungo, peraltro sospendendo la prescrizione.

I casi di sospensione della prescrizione previsti dall’art. 159 c.p. sono tassativi e sono sporadicamente integrati da specifiche disposizioni normative in campi specialistici (come quello edilizio).

Tra queste ipotesi “speciali”, comunque, non rientra quella di analizzare una memoria difensiva, di talché la relativa sospensione deve ritenersi assolutamente illegittima e tale circostanza potrà essere di certo fatta valere dall’imputato.

Questi, invero, laddove dovesse ritenere il decorso della prescrizione una volta “annullata” la sospensione di cui al rinvio lungo del giudicante, potrà di certo far valere tale circostanza in sede di discussione finale dinanzi al nuovo giudice, ovvero in appello oppure, ancora, in Cassazione.