Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12999 del 27 marzo 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni del contumace, qualora il gravame venga proposto dal difensore cui la nomina sia stata conferita con dichiarazione posta in calce all'atto di impugnazione, detta nomina è equivalente allo specifico mandato di cui all'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen. e vale anche come impugnazione personale dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha osservato che tale modalità di conferimento dell'incarico comprova la volontà dell'imputato di farsi assistere dal difensore nella fase del giudizio successiva a quella in cui la contumacia è stata dichiarata e che, con la sottoscrizione, l'interessato ha inteso far proprio il contenuto dell'atto nella sua interezza, inclusa la parte contenente i motivi di gravame).

(massima n. 2)

Nell'ipotesi in cui il P.M. non abbia proposto impugnazione, il giudice d'appello, anche quando la misura di sicurezza (nella specie, assegnazione ad una casa di lavoro) sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal giudice di primo grado, non può disporla, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, in quando l'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. estende il divieto di "reformatio in peius" anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave.

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