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Articolo 579 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

Dispositivo dell'art. 579 Codice di procedura penale

1. Contro le sentenze di condanna [533 ss.] o di proscioglimento(1) è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se l'impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.

2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'articolo 680 comma 2(2).

3. L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

Note

(1) In origine il riferimento era alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, poi modificato ex art. 23, comma 2, della l. 16 dicembre 1999, n. 479 nelle sole sentenze di proscioglimento, in aderenza a quanto prescritto dell'art. 425 comma 4 c.p.p.
(2) Nei casi in cui l'impugnazione riguarda esclusivamente le disposizioni relative alle misure di sicurezza, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza.

Ratio Legis

La disposizione in esame risponde a precise ragionica di logicità ed economia processuale.

Spiegazione dell'art. 579 Codice di procedura penale

La norma in commento sancisce il principio secondo cui, avverso le sentenze di qualsiasi tipo che abbiano disposto anche in merito alle misure di sicurezza, è conferito il potere di impugnazione contestualmente agli altri capi della sentenza.

Tuttavia, il principio non si applica qualora si intendano impugnare i capi di sentenza relativi agli interessi civili, per cui si applicano gli articoli precedenti (v. artt. 574 e seguenti).

Per l'impugnazione avverso le misure di sicurezza si osserva quanto previsto dall'articolo 680, comma 2, il quale dispone che l'atto di impugnazione va depositato presso il tribunale di sorveglianza.

Per quanto concerne la confisca, misura di sicurezza patrimoniale che consiste nell'espropriazione delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero che ne rappresentano il prodotto, il profitto o il prezzo, l'impugnazione avverso il provvedimento che l'ha disposta va proposto con gli stessi mezzi di cui agli articoli precedenti.

Massime relative all'art. 579 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12999/2015

Nell'ipotesi in cui il P.M. non abbia proposto impugnazione, il giudice d'appello, anche quando la misura di sicurezza (nella specie, assegnazione ad una casa di lavoro) sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal giudice di primo grado, non può disporla, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, in quando l'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. estende il divieto di "reformatio in peius" anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave.

Cass. pen. n. 14602/2011

La competenza territoriale del tribunale di sorveglianza in grado di appello, per le impugnazioni contro le sole disposizioni concernenti le misure di sicurezza delle sentenze di condanna o di proscioglimento, è determinata avendo riguardo al distretto giudiziario di appartenenza del tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado.

Cass. pen. n. 6371/2006

L'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale presuppone che l'impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, mentre quando l'impugnazione riguarda anche altri «capi» penali della sentenza, ovvero altri «punti» della decisione pur afferenti allo stesso capo, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul merito. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto competente la Corte di appello a decidere in merito all'impugnazione che investiva integralmente i contenuti decisori della sentenza di proscioglimento, in riferimento ad un'istigazione a delinquere non accolta, con la quale era stata altresì applicata la misura di sicurezza).

Cass. pen. n. 2655/2004

La competenza funzionale del tribunale di sorveglianza stabilita dal combinato disposto degli artt. 579, comma 2, e 680, comma 2, c.p.p. per il caso di impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardino misure di sicurezza (esclusa la confisca), viene meno in favore di quella della corte d'appello quando, anche ad iniziativa di una parte processuale diversa da quella che intende contestare le suddette disposizioni, vi sia stata impugnazione sui capi penali della stessa sentenza, convertendosi in tal caso in appello anche il ricorso per cassazione che erroneamente sia stato proposto relativamente alle sole misure di sicurezza.

Cass. pen. n. 7930/1996

In forza del disposto di cui all'art. 579 comma secondo c.p.p., quando non sono impugnati capi di sentenza sulla responsabilità penale, il giudizio sull'impugnazione avverso sentenze che dispongono misure di sicurezza compete al tribunale di sorveglianza; tale competenza, in relazione a dette sentenze, sussiste anche nel caso in cui l'impugnazione ha ad oggetto misure di sicurezza applicate con sentenze di secondo grado, in quanto l'applicazione di una misura di sicurezza non può prescindere da un accertamento positivo della pericolosità sociale, non solo nel momento della concreta esecuzione ma anche nel momento della sua applicazione. Dovendosi quindi il giudizio sulla concreta pericolosità effettuare anche nel grado di appello, la cognizione dell'impugnazione su tale capo è demandata al giudice specializzato anche se ha ad oggetto una sentenza di secondo grado, e ciò perché la magistratura di sorveglianza ha una competenza generale ed istituzionalizzata in relazione alle misure di sicurezza. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha disposto la trasmissione degli atti al competente tribunale di sorveglianza, previa qualificazione del ricorso proposto dall'imputato come impugnazione ex art. 680 c.p.p.).

Cass. pen. n. 3450/1996

In tema di misure di sicurezza personali la decisione pronunziata al riguardo dal giudice della cognizione, è impugnabile, ai sensi degli artt. 579 e 680 c.p.p., davanti al tribunale di sorveglianza quando la sentenza sia impugnata per la sola disposizione riguardante la misura di sicurezza personale ovvero quando l'impugnazione comprenda anche altri capi penali, davanti al tribunale del riesame, per le ordinanze ex artt. 312 e 313 c.p.p. (applicazione provvisoria di misure di sicurezza), e davanti alla corte d'appello per le sentenze.

Cass. pen. n. 1652/1995

L'impugnazione avente ad oggetto la sola disposizione della sentenza che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi di gravame previsti per i capi penali: pertanto la corte di appello è il giudice funzionalmente deputato a conoscere il gravame relativo alla applicazione della misura di sicurezza della confisca disposta con la sentenza di condanna di primo grado.

Cass. pen. n. 5179/1993

Nonostante il silenzio sul punto dell'art. 425 c.p.p., con la sentenza di non luogo a procedere per totale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto va applicata dal giudice per le indagini preliminari la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Tale applicazione trova ragione nella disciplina dettata dagli artt. 205 primo comma e 222 c.p. Peraltro, gli stessi artt. 579 e 680 c.p.p. che regolano le impugnazioni di provvedimenti relativi a misure di sicurezza indicano le sentenze di non luogo a procedere tra quelle destinate a contenere statuizioni su tali misure.

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