Cassazione penale Sez. I sentenza n. 22516 del 21 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attività degli “enti centrali della Chiesa”, sancito dall'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede stipulato l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929, n. 810, non equivale alla creazione di una “immunità”, ma si riferisce essenzialmente all'attività patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l'osservanza di norme penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti produttivi di eventi di rilievo penale che si verifichino in territorio italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stato dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei confronti di taluni responsabili della Radio vaticana — peraltro ritenuta non annoverabile neppure fra gli “enti centrali della Chiesa” — in ordine al reato di cui all'art. 674 c.p., ipotizzato con riguardo alla emissione di onde elettromagnetiche di intensità superiore al consentito dagli impianti della stessa Radio vaticana, siti in territorio italiano).

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