Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 2460 del 9 febbraio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di cassazione, la procura speciale al difensore può essere apposta, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., solo a margine o in calce degli atti ivi indicati (ossia del ricorso e del controricorso, nonché della memoria di nomina del nuovo difensore) in aggiunta o - per i giudizi instaurati successivamente alla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69 - in sostituzione del difensore originariamente designato. Ne consegue che, fuori da tali ipotesi, la procura deve essere rilasciata, ai sensi dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., con atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel quale debbono essere indicati gli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

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