Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1965 del 26 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La giuridica inesistenza della sentenza, assimilabile nel trattamento al caso espressamente previsto dall'art. 161, secondo comma c.p.c., ricorre allorché il provvedimento manchi di quel minimo di elementi o di presupposti necessari per la produzione dell'effetto di certezza giuridica, proprio del giudicato, come quando sia carente di dispositivo o questo sia assurdo o impossibile o provenga da organo privo di qualsiasi potere giurisdizionale. Ne consegue che un siffatto vizio radicale è da escludere con riguardo al caso di sentenza la cui motivazione, pur risultando da modulo predisposto e completato soltanto negli spazi bianchi, contenga, tuttavia, l'esatta indicazione del collegio giudicante, delle parti, dei relativi difensori, con relative elezioni di domicilio e procure, nonché di altri dati corrispondenti alla realtà processuale e rechi un dispositivo che ne specifichi la portata imperativa.

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