Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4000 del 12 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il comportamento di una persona, essendo contrassegnato da ambiguitą, sia suscettibile di pił interpretazioni, tutte connotate in negativo sotto il profilo etico-sociale e giuridico, č scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica il giornalista che, operando la ricostruzione di una determinata vicenda sulla scorta dei dati in suo possesso e di quelli contenuti in un provvedimento giudiziario, riconduce il comportamento ad una causale considerata dalla interessata pił infamante di quella, ugualmente riprovevole e penalmente illecita, prospettata nello stesso provvedimento giudiziario. (Fattispecie relativa ad un articolo di stampa, in cui un brigadiere dei carabinieri era stato definito «in mano alla piovra campana», per aver discreditato dei testi che collaboravano con l'autoritą giudiziaria inquirente in un omicidio di camorra e per avere consegnato un memoriale contenente rivelazioni non solo al giudice istruttore, ma anche ai difensori degli imputati. La S.C. ha ritenuto che correttamente la corte d'appello aveva affermato l'esistenza della scriminante, benché nell'ordinanza di rinvio a giudizio la condotta del querelante fosse attribuita non a collusione o a collateralitą con le cosche camorristiche, come implicitamente significato dal giornalista, ma all'intento di screditare per ritorsione i propri superiori, che lo avevano denunciato per concussione).

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