Cassazione penale Sez. V sentenza n. 761 del 17 settembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di diffamazione a mezzo della stampa rientra nel diritto di critica di un esponente politico indicare all'opinione pubblica eventi che tra loro possono anche non avere connessione logica. Precludere ad un esponente politico nel vivo di una polemica di prospettare siffatte connessioni significa togliere al dibattito politico ogni aggressivitą, che viceversa ne costituisce un tratto naturale. Peraltro, i limiti della continenza debbono intendersi superati ogni volta che le espressioni o le frasi usate nella polemica, ancorché giustificata dalla vivezza del dibattito, intaccano la personalitą morale della persona destinataria di tali espressioni. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l'accusa di un avversario politico, di essersi venduto «per trenta denari», come il Giuda personaggio dei Vangeli costituisce a tutt'oggi un'attribuzione di caratteristiche infamanti).

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