Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26133 del 5 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, nella nozione di "stampa" di cui all'art. 595 comma terzo c.p. vanno ricomprese tutte le riproduzioni grafiche, come i manifesti e i volantini, ottenute con qualsiasi mezzo meccanico, sia esso un ciclostile, una fotocopiatrice o un computer, atteso che per la configurabilitā del reato č sufficiente che la riproduzione sia destinata alla diffusione ad una indifferenziata cerchia di persone, mentre č del tutto irrilevante lo strumento utilizzato per ottenerla o il numero di copie ottenuto. (Fattispecie relativa alla diffusione di un volantino contenente frasi oscene ed offensive nei confronti della vittima ed affisso nelle cabine telefoniche della cittā dove la stessa viveva).

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