Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5454 del 9 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione, si configura la condotta del reato solo qualora — nell'ipotesi in cui l'agente comunichi in via riservata con un'unica persona — vi sia la prova della volontà, da parte dell'agente medesimo, della diffusione del contenuto diffamatorio della comunicazione attraverso il destinatario. (Fattispecie relativa alla lettera inviata dal superiore gerarchico all'Autorità amministrativa centrale, e concernente addebiti presuntivamente diffamatori nei confronti di un funzionario, del quale veniva richiesto l'allontanamento dall'ufficio).

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