Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2813 del 23 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'istituto della imputazione dei pagamenti regola l'ipotesi di pluralità di crediti fra le stesse parti, aventi titolo e causa diversi, e non trova applicazione quando si tratti di unico credito; pertanto, ove l'I.N.P.S. provveda al recupero rateale, mediante ritenute sulla pensione, dell'unico credito relativo a somme indebitamente corrisposte per integrazione al minimo della pensione indiretta (risultando peraltro inesistente l'indebito per gli importi percepiti fino all'entrata in vigore del D.L. n. 463/1983) non è possibile imputare le somme già recuperate dall'ente a tale parte del credito, che risulta inesistente, dell'ente previdenziale, applicandosi per quelle ancora da recuperare la regola di irripetibilità di cui all'art. 52 della L. n. 88 del 1989; detta norma può trovare applicazione solo per l'eventuale credito residuo dell'istituto, risultante dal calcolo della differenza tra la somma già recuperata e quella complessivamente dovuta dall'istituto per gli importi erogati per il periodo decorrente dall'ottobre 1983.

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