Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4153 del 7 aprile 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La semplice rivelazione del segreto istruttorio da parte del difensore non č sufficiente ad integrare gli estremi del favoreggiamento personale, occorrendo che il fatto sia accompagnato da circostanze idonee a dimostrare la dolosa intenzione del professionista di aiutare l'assistito ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche.

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