Cassazione penale Sez. II sentenza n. 13575 del 24 marzo 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p., il giudice deve avere riguardo soltanto al "danno patrimoniale" (nel quale rientra anche quello fisico o morale procurato dalla condotta illecita alla persona offesa), e non può quindi attribuire rilievo ostativo agli elementi indicati dall'art. 133 c.p., e, in particolare, alla capacità a delinquere.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.