Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10765 del 24 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione si richiede, dissimilmente dall'esimente della legittima difesa, non la proporzione tra la reazione e l'offesa, ma l'adeguatezza di quella a questa quale esaustivo ed utile parametro di valutazione dello stato d'animo dell'autore, nella considerazione che un'azione eccedente l'adeguatezza non sarebbe conseguente allo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui. Ed, al fine di stabilire siffatta adeguatezza, non č consentita una valutazione limitata all'ultimo episodio offensivo al quale l'imputato abbia reagito, dovendosi quella estendere a tutta l'eventuale serie di atti similari ripetuti nel tempo idonei a potenziare, per accumulo, la carica afflittiva e tali da incidere nel rapporto tra offesa e reazione.

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