Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12725 del 22 dicembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di detenzione di stupefacenti, non può ravvisarsi il concorso ex art. 110 c.p. in caso di semplice comportamento negativo di chi assiste passivamente alla perpetrazione di un reato e non ne impedisce od ostacola in vario modo la esecuzione, se non sussiste un obbligo giuridico di impedire l'evento (art. 40, comma 2, c.p.); ne consegue che, non potendosi ravvisare per il coniuge convivente un obbligo giuridico di attivarsi, nell'ambito della famiglia, per impedire i reati dell'altro coniuge, il solo comportamento omissivo (mancata opposizione alla detenzione della droga in casa) non costituisce da solo segno univoco di concorso morale.

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