Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32742 del 3 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza degli estremi della desistenza volontaria di cui all'art. 56, comma terzo, c.p., nella specie con riguardo al reato di tentata estorsione, non č sufficiente, quando l'azione intimidatoria non si realizza in modo continuativo ma attraverso il succedersi di contatti verbali distanziati nel tempo, la pura e semplice condotta di inattivitā dell'agente nei periodi intermedi, richiedendosi che essa si sia protratta per un tempo sufficiente a dimostrare che vi sia stato un vero e proprio abbandono del progetto estorsivo.

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