Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6966 del 20 dicembre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Dopo la pronuncia del decreto di espropriazione per pubblica utilità, con effetto immediatamente traslativo della proprietà, l'eventuale protrarsi del godimento del bene da parte dell'espropriato può integrare detenzione, non possesso, difettandone l'elemento soggettivo, e, pertanto, non è tutelabile con azione di manutenzione, né contro l'espropriante, né contro altri.

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