Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2629 del 19 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio secondo il quale, in tema di falso, la valutazione della inidoneitą assoluta dell'azione, che dą luogo al reato impossibile dev'essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non ex post, riguarda i casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse cosģ grossolano da dover essere riconoscibile ictu oculi per la generalitą delle persone ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti. Il suddetto principio non riguarda invece i casi in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno; e nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilitą dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 c.p. (Sulla base del principio suesposto la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del vizio di violazione di legge in riferimento agli artt. 49 e 479 c.p.).

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