Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3086 del 4 marzo 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di sospensione di un procedimento penale a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, al fine della risoluzione di una questione di legittimitą costituzionale, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui gli atti vengono restituiti al giudice che promosse il giudizio di legittimitą costituzionale.

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