Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 145 del 7 gennaio 1984

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche nei riguardi dei reati contro la fede pubblica è applicabile l'attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62 n. 6 c.p., ben potendo il colpevole, dopo la realizzazione dell'evento, adoperarsi per elidere o attenuare quelle conseguenze dell'azione criminosa che non si concretino in un danno economicamente risarcibile.

(massima n. 2)

Il reato di cui all'art. 455 c.p. configura una fattispecie plurima che si realizza con l'introduzione nel territorio dello Stato o con l'acquisto e la detenzione di monete contraffatte ed alterate ovvero con la spendita o la messa in circolazione di siffatte monete al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 453 e 454 dello stesso codice. Ne deriva che, mentre rispetto alla ipotesi di spendita di monete è ammissibile il risarcimento del danno, non altrettanto può dirsi con riferimento alla previsione della introduzione, acquisto e detenzione di monete contraffatte, poiché non v'è qui un danno risarcibile, ma un danno criminale, i cui effetti possono essere neutralizzati soltanto mediante una efficace e spontanea condotta del reo, volta ad elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, così come statuisce la seconda ipotesi dell'art. 62 n. 6 c.p.

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