Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1289 del 8 febbraio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di condanna per uno dei delitti indicati nell'art. 417 c.p. la libertà vigilata deve essere applicata dal giudice senza effettuare alcun esame particolare della pericolosità del condannato, presunta dalla legge, mentre l'assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro può essere ordinata soltanto con adeguata motivazione, in base all'accertamento di un grado qualificato di pericolosità sociale, più intenso di quello presunto dalla legge. L'omissione di tale motivazione costituisce vizio della sentenza che ne determina l'annullamento sul punto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.