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Articolo 417 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Misura di sicurezza

Dispositivo dell'art. 417 Codice Penale

Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza [215](1).

Note

(1) Per effetto della l. 10 ottobre 1986, n. 633 la presunzione di pericolosità sociale è stata eliminata dal nostro ordinamento, di conseguenza anche in tale sede si deve ricorrere ad un previo accertamento della pericolosità sociale dell'agente.

Ratio Legis

Il legislatore aveva qui introdotto un'ipotesi legalmente determinata di applicazione automatica e obbligatoria di una misura di sicurezza fondata su una presunzione di pericolosità sociale dei soggetti che avessero compiuto taluno dei reati indicati, in ragione della forte carica di pericolosità degli stessi.

Spiegazione dell'art. 417 Codice Penale

L'articolo dispone la necessaria applicazione di una misura di sicurezza (artt. 215 e ss.), qualora il soggetto venga condannato per reati a stampo mafioso.

Tuttavia, come per tutte le misure di sicurezza (almeno quelle di natura personale), è comunque necessaria una valutazione del giudice in ordine alla pericolosità sociale del condannato.

Massime relative all'art. 417 Codice Penale

Cass. pen. n. 33951/2021

In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto.(In motivazione la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena, al momento dell'esecuzione della misura).

Cass. pen. n. 20323/2021

Nei confronti del condannato per associazione a delinquere al quale sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non può essere applicata una misura di sicurezza personale, ai sensi dell'art. 417 cod. pen., poiché, trattandosi di misura che può essere disposta discrezionalmente, previo scrutinio della effettiva pericolosità sociale del condannato, rientra tra quelle inapplicabili ex art. 164, comma terzo, cod. pen.

Cass. pen. n. 7188/2020

In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, della legge 10 ottobre 1986, n. 633, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. globalmente valutati, nonché delle allegazioni difensive, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di automatismo tra condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso ed applicazione della misura. (In motivazione la Corte ha precisato che, ai fini del suddetto concreto scrutinio, assumono rilievo, ad esempio, il ruolo occupato dal soggetto all'interno del sodalizio delinquenziale; la durata della sua affiliazione; la commissione da parte sua di un solo reato scopo o di una pluralità di essi; la natura e l'intensità dei suoi legami con un numero limitato oppure significativo di appartenenti alla cosca; la formale condizione di collaboratore di giustizia).

Cass. pen. n. 4115/2019

In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 12/04/2018)

Cass. pen. n. 35996/2019

In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 663, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.

Cass. pen. n. 1027/2018

Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell'art. 417 cod. pen. (nella specie, la libertà vigilata), il magistrato di sorveglianza ha l'onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena. (Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SALERNO, 27/09/2017)

Cass. pen. n. 2025/2017

Nel caso di condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale, che può essere superata quando siano acquisiti elementi, quale la collaborazione del soggetto condannato con l'Autorità giudiziaria, idonei ad escludere in concreto tale pericolosità. (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 27/10/2016)

Cass. pen. n. 44667/2016

Nel caso di condanna per reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, al riguardo, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, che può essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto tale pericolosità.

Cass. pen. n. 38108/2015

Nel caso di condanna per reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante al riguardo una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, che può essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto la sussistenza della pericolosità.

Cass. pen. n. 28582/2015

Nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen., l'accertamento in concreto della pericolosità attuale del soggetto ai sensi dell'art. 203 cod. pen., pur non necessario al momento della pronuncia della sentenza di condanna, dovrà essere in ogni caso svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena.

Cass. pen. n. 3801/2014

L'applicazione di una misura di sicurezza personale presuppone indefettibilmente, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 417 cod. pen. e con specifico riferimento a persone condannate per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'accertamento di un'attuale pericolosità del soggetto ai sensi dell'art. 203 cod. pen.

Cass. pen. n. 6847/2008

Nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso l'applicazione della misura di sicurezza, quale prevista dall'art. 417 c.p., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto; il che, peraltro, non dà luogo alla configurabilità di una pericolosità sociale presunta ex lege (istituto espunto dall'ordinamento in forza dell'art. 31 della L. 10 ottobre 1986 n. 663), dovendosi invece ritenere l'operatività di una presunzione semplice (desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla connaturata persistenza nel tempo del vincolo malavitoso), la quale è pertanto superabile quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere la concreta sussistenza della pericolosità.

Cass. pen. n. 27656/2001

In tema di misure di sicurezza, per l'applicazione della libertà vigilata conseguente a condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, non è necessario - coerentemente con la presunzione posta dal comma terzo dell'art. 275 c.p.p. con riferimento alle misure cautelari - che il giudice compia in concreto alcun accertamento in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato.

Cass. pen. n. 1289/1985

In caso di condanna per uno dei delitti indicati nell'art. 417 c.p. la libertà vigilata deve essere applicata dal giudice senza effettuare alcun esame particolare della pericolosità del condannato, presunta dalla legge, mentre l'assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro può essere ordinata soltanto con adeguata motivazione, in base all'accertamento di un grado qualificato di pericolosità sociale, più intenso di quello presunto dalla legge. L'omissione di tale motivazione costituisce vizio della sentenza che ne determina l'annullamento sul punto.

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