Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3394 del 8 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di falso giuramento (spergiuro) della parte tutela l'interesse concernente il normale funzionamento dell'attivitą giudiziaria, che viene leso allorché le dichiarazioni giurate concernenti il fatto principale o le circostanze essenziali siano false in tutto o in parte, essendosi determinato, a seguito del prestato giuramento, il contrasto tra il giurato e la realtą obiettiva. L'inalterabilitą della formula di rito non vale a giustificare il malizioso spergiuro, avendo il giurante il potere-dovere di apportare le aggiunte e le varianti a detta formula che ne costituiscono semplice chiarimento per il rispetto della veritą. (Fattispecie in tema di giuramento decisorio in procedimento civile).

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