Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10626 del 7 marzo 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo ma anche all'ipotesi di un processo non completamente avulso dall'antecedente e tuttavia sufficiente a determinare l'evento. (Fattispecie nella quale la Corte in presenza di un comportamento colposo di un sanitario che, visitato un paziente aveva disposto la sospensione di una terapia in atto, prescrivendo contestualmente di recarsi immediatamente al pronto soccorso per effettuare indispensabili accertamenti diagnostici, ha ritenuto interrotto il nesso causale rispetto all' evento morte del paziente, per non essersi quest'ultimo recato di sua volontą al pronto soccorso).

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