Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8236 del 23 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma di cui al primo comma dell'art. 495 c.p.c., secondo cui la conversione del pignoramento può essere chiesta dal debitore in qualsiasi momento anteriore alla vendita del bene pignorato, non esclude la tempestività di istanza in tal senso proposta dopo l'aggiudicazione del bene, ma quando ancora non sia trascorso il termine di dieci giorni di cui all'art. 584, per le offerte in aumento di sesto, ovvero, nel caso di presentazione di offerte siffatte, fino a quando non sia stata espletata la gara appositamente prevista, in quanto la sola aggiudicazione non determina, di per sé, la consolidazione del diritto al trasferimento del bene e, prima dei detti momenti, la conversione può ancora utilmente assolvere la sua funzione di sottrarre la liquidazione del bene stesso all'alea di risultati dell'incanto economicamente inadeguati.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.